FBM® 2-125-24 CEE e3-107

 

Codice Disco N. Omologazione UE per tachigrafi UE con N. Omologazione
FBM 2-125-24 CEE e3  107  e1  23 26 31 32 37 40 45 46 55 56 57 60 63 64 69 70 72 73 74 75 78 79 82 83
 e2  18 20
 e3  01
 e20  003
 e11  18 20 27
Tipo: Lettura elettronica (scanner)
Scala delle velocità: da 20 km/h a 125 km/h
Contagiri motore: non presente

 

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DISCHI TACHIGRAFI

Regolamento (UE) N. 165/2014 – Articolo 36

L’obbligo di conservazione è personale, ovvero si riferisce al conducente e non al veicolo condotto. Pertanto, il conducente deve obbligatoriamente avere con sé:

  • i dischi della giornata in corso,
  • quelli dei 28 giorni precedenti,
  • in caso di guida promiscua di veicoli con tachigrafo digitale, anche la carta del conducente e le stampe dati del tachigrafo digitale relative agli ultimi 28 giorni.

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