FBM® 22-100-24 CEE e3-187

 

Codice Disco N. Omologazione UE per tachigrafi UE con N. Omologazione
FBM 22-100-24 CEE e3  187  e1  03 04 07 08 09 10 11 12 15 18 21 22 23 26 29 30 31 32 35 36 37 40 41 44 45 46 47 48 53 54 55 56 67 68 69 70 72 73 74 75 57 58 59 60 63 64 65 66 78 79 80 81 82 83

 e2  18 20

Tipo: Standard e Automatico
Scala delle velocità: da 20 km/h a 100 km/h
Contagiri motore: non presente

 

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DISCHI TACHIGRAFI

Regolamento (UE) N. 165/2014 – Articolo 36

L’obbligo di conservazione è personale, ovvero si riferisce al conducente e non al veicolo condotto. Pertanto, il conducente deve obbligatoriamente avere con sé:

  • i dischi della giornata in corso,
  • quelli dei 28 giorni precedenti,
  • in caso di guida promiscua di veicoli con tachigrafo digitale, anche la carta del conducente e le stampe dati del tachigrafo digitale relative agli ultimi 28 giorni.

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