Trasporti. Tachigrafi: registrazioni in possesso del conducente.
Art. 36 – Regolamento europeo n. 165/2014
Nel corso del 2016 anche in Italia sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nel Regolamento europeo 4 febbraio 2014, n. 165/2014, focalizzate principalmente su controlli e sanzioni da parte delle forze di polizia in relazione a tempi di guida e di riposo.
Fermo restando l’obbligo del conducente, per quanto riguarda i mezzi equipaggiati con tachigrafo analogico, di avere a disposizione i fogli di registrazione (dischi) del giorno in corso e dei ventotto giorni precedenti, per quanto riguarda i veicoli dotati di tachigrafo digitale è stata fatta chiarezza sui documenti che devono essere in possesso del conducente e che devono essere disponibili a richiesta degli organi di controllo (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Guardia di Finanza) sia in Italia che all’estero.
L’Art. 36, di nuova introduzione nel citato Regolamento UE, al punto 2. dispone:
“Art. 36 – Registrazioni che devono essere in possesso del conducente
2. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
i) la sua carta di conducente;
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.”
Si richiama l’attenzione su quanto segue:
In sintesi, come già avviene per i veicoli equipaggiati con tachigrafo analogico, il conducente di un mezzo dotato di apparecchio digitale ha l’obbligo di avere con sé i dischi e/o le stampe su carta termica del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti in relazione ai mezzi utilizzati nel suddetto periodo.
Si ricorda inoltre che i rotoli da utilizzare nei tachigrafi digitali devono obbligatoriamente riportare numero di omologazione ministeriale del produttore, valida in tutta l’UE, ed il numero di omologazione corrispondente al tipo di tachigrafo utilizzato.