Trasporti. Tachigrafi: registrazioni in possesso del conducente.

Art. 36 – Regolamento europeo n. 165/2014

Nel corso del 2016 anche in Italia sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nel Regolamento europeo 4 febbraio 2014, n. 165/2014, focalizzate principalmente su controlli e sanzioni da parte delle forze di polizia in relazione a tempi di guida e di riposo.

Fermo restando l’obbligo del conducente, per quanto riguarda i mezzi equipaggiati con tachigrafo analogico, di avere a disposizione i fogli di registrazione (dischi) del giorno in corso e dei ventotto giorni precedenti, per quanto riguarda i veicoli dotati di tachigrafo digitale è stata fatta chiarezza sui documenti che devono essere in possesso del conducente e che devono essere disponibili a richiesta degli organi di controllo (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Guardia di Finanza) sia in Italia che all’estero.

L’Art. 36, di nuova introduzione nel citato Regolamento UE, al punto 2. dispone:

“Art. 36 – Registrazioni che devono essere in possesso del conducente

2. Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:

i) la sua carta di conducente;

ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;

iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.”

Si richiama l’attenzione su quanto segue:

  1. con il termine TABULATO si intende solo ed esclusivamente la stampa dei dati archiviati giornalmente nel tachigrafo digitale, da effettuarsi sull’apposito rotolo in carta termica omologata in conformità ai Regolamenti CE 2135/1998 e CE 1360/2002 per la stampante di cui il tachigrafo digitale è dotato.
  2. Non è ammesso alcun altro tabulato diverso dalla striscia di carta termica stampata dal tachigrafo digitale.
  1. E’ fatto obbligo di avere a disposizione sul veicolo la stampa dati, effettuata su rotolo in carta termica, delle attività svolte nei 28 giorni precedenti al fine di evitare che un malfunzionamento della carta del conducente o del tachigrafo stesso impedisca la stampa in loco dei documenti oggetto di verifica ed essere così passibili di sanzioni.

In sintesi, come già avviene per i veicoli equipaggiati con tachigrafo analogico, il conducente di un mezzo dotato di apparecchio digitale ha l’obbligo di avere con sé i dischi e/o le stampe su carta termica del giorno in corso e dei 28 giorni precedenti in relazione ai mezzi utilizzati nel suddetto periodo.

Si ricorda inoltre che i rotoli da utilizzare nei tachigrafi digitali devono obbligatoriamente riportare numero di omologazione ministeriale del produttore, valida in tutta l’UE, ed il numero di omologazione corrispondente al tipo di tachigrafo utilizzato.