OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DISCHI TACHIGRAFI
Regolamento (UE) N. 165/2014 – Articolo 36
L’obbligo di conservazione è personale, ovvero si riferisce al conducente e non al veicolo condotto. Pertanto, il conducente deve obbligatoriamente avere con sé:
- i dischi della giornata in corso,
- quelli dei 28 giorni precedenti,
- in caso di guida promiscua di veicoli con tachigrafo digitale, anche la carta del conducente e le stampe dati del tachigrafo digitale relative agli ultimi 28 giorni.
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