REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2014
relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2), considerando quanto segue:
(1) il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (3) stabilisce disposizioni relative alla costruzione, all’installazione, all’uso e alla prova dei tachigrafi. Esso è stato sostanzialmente modificato in più occasioni. Per garantire una maggiore chiarezza, è opportuno pertanto semplificare e ristrutturare le sue disposizioni principali.
(2) L’esperienza ha dimostrato che, per garantire l’efficacia ed efficienza del sistema del tachigrafo, è opportuno migliorarne alcuni elementi tecnici e alcune procedure di controllo.
(3) Determinati veicoli sono soggetti a un’esenzione dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per garantire la coerenza, dovrebbe essere possibile esonerare tali veicoli anche dall’ambito di applicazione del presente regolamento.
(4) I tachigrafi dovrebbero essere installati sui veicoli cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006. Alcuni veicoli dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione di tale regolamento, al fine di introdurre una certa flessibilità, in particolare per i veicoli di massa massima auto rizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa, a condizione che la guida di tali veicoli non costituisca l’attività principale del conducente. Al fine di garantire la coerenza tra le esenzioni pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006 e per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese di trasporto rispettando al contempo gli obiettivi di tale regolamento, è opportuno rivedere alcune massime distanze consentite stabilite in tali esenzioni.
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