REGOLAMENTO (UE) N. 165/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 febbraio 2014
relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par­ticolare l’articolo 91, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2), considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (3) stabili­sce disposizioni relative alla costruzione, all’installazione, all’uso e alla prova dei tachigrafi. Esso è stato sostanzial­mente modificato in più occasioni. Per garantire una maggiore chiarezza, è opportuno pertanto semplificare e ristrutturare le sue disposizioni principali.
(2) L’esperienza ha dimostrato che, per garantire l’efficacia ed efficienza del sistema del tachigrafo, è opportuno miglio­rarne alcuni elementi tecnici e alcune procedure di con­trollo.
(3) Determinati veicoli sono soggetti a un’esenzione dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parla­mento europeo e del Consiglio (4). Per garantire la coe­renza, dovrebbe essere possibile esonerare tali veicoli an­che dall’ambito di applicazione del presente regolamento.
(4) I tachigrafi dovrebbero essere installati sui veicoli cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006. Alcuni veicoli dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione di tale regolamento, al fine di introdurre una certa flessibi­lità, in particolare per i veicoli di massa massima auto­ rizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l’impresa, a condizione che la guida di tali veicoli non costituisca l’attività principale del con­ducente. Al fine di garantire la coerenza tra le esenzioni pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006 e per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese di trasporto rispettando al contempo gli obiettivi di tale regolamento, è opportuno rivedere alcune mas­sime distanze consentite stabilite in tali esenzioni.

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