ATTENZIONE: Per i tachigrafi digitali occorre tenere a disposizione delle Autorità di Controllo le stampe dati (tabulati) dei 28 giorni precedenti, come avviene per i dischi analogici.
Estratto dal Regolamento UE N. 165/2014
“Art. 36 (nuovo!!): Registrazioni che devono essere in possesso del conducente
(omissis)
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Il conducente, quando guida un veicolo munito di un tachigrafo digitale, deve essere in grado di presentare, su richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
i) la sua carta di conducente;
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.”
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